Aggregazione fra imprese (articolo 4, commi da 1 a 7). Disposizioni per favorire le aggregazioni aziendali effettuate nel 2009 mediante operazioni di fusione, scissione e conferimenti neutrali (cosiddetto bonus aggregazioni). Si consente il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio. La norma introduce una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni e in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l'applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.
Alitalia, Linee aeree italiane spa: rimborso titoli obbligazionari (articolo 7-octies). A particolari condizioni, ai titolari delle obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia-Linee Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, è consentito il diritto di cedere tali obbligazioni al ministero dell'Economia in cambio di titoli di Stato di nuova emissione senza cedola con scadenza al 31 dicembre 2012 e con un taglio unitario di mille euro (per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento). Le assegnazioni di titoli di Stato sono limitate alla somma di 100mila euro per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per importi inferiori a mille euro si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli. L'intermediario finanziario lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede alla scadenza pattuita a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al ministero dell'Economia. I titolari di obbligazioni che intendano esercitare il relativo diritto, devono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto incentivi, la relativa richiesta al ministero dell'Economia, tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile a trasferire al ministero dell'Economia la totalità dei titoli obbligazionari detenuti e a rinunciare, in favore del ministero dell'Economia e e di Alitalia-Linee Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli. Entro 30 giorni gli intermediari devono trasmettere al ministero dell'Economia e e ad Alitalia-Linee Aeree Italiane spa, ora in amministrazione straordinaria i nominativi dei soggetti che hanno presentato la richiesta di adesione, le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute e una attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni. Disposizioni sul trasferimento dei titoli. Agli oneri derivanti, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse, provenienti dai «conti dormienti». Istituzione, nell'anno 2012, di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, per il rimborso dei titoli di cui all'articolo in esame. Al relativo onere si provvede mediante una riduzione di pari importo del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Amianto, trattamenti pensionistici (articolo 7-ter, comma 14). Previsto il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto incentivi, a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici relativi all'amianto. I benefici riguardano i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, per cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. La norma di salvezza esclude il caso di dolo dell'interessato, accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
Ammortizzatori sociali (articolo 7-ter, commi da 1 a 10). Novità in alcune procedure relative agli ammortizzatori sociali, all'insegna della semplificazione e della razionalizzazione. In particolare è prevista l'autorizzazione del pagamento diretto da parte dell'Inps contestualmente all'autorizzazione del trattamento di Cigs, la definizione di un termine (20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro), ai fini della richiesta, da parte delle imprese, del pagamento diretto da parte dell'INPS, in caso di Cigs e di Cig in deroga, per le sospensioni successive al 1° aprile 2009. L'Inps è autorizzata ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga e con richiesta di pagamento diretto, sulla base della domanda (corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali) e dell'elenco dei beneficiari. si modifica la disciplina sulla concessione, per il 2009, in deroga alla normativa ordinaria, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale. Interventi sulla normativa relativa alle proroghe, per il 2009, degli ammortizzatori sociali in deroga; su alcune tipologie di indennità di disoccupazione (non agricola) con requisiti normali e ridotti, sul trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, nonché sull'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto; sui contratti di solidarietà, stipulati da parte di imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione dell'istituto; sulla trasferibilità delle quote di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua. In particolare si estende ai lavoratori destinatari della Cig e della mobilità in deroga l'applicazione dei requisiti stabiliti, in via ordinaria, per l'accesso ai trattamenti. L'Inps erogherà un incentivo ai datori di lavoro che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese. Intervento sull'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, introdotto dal comma 2 dell'articolo 19 del Dl 185/2008. Per il 2009, aumenta la somma liquidata in unica soluzione, portandola al 20%, con susseguente aumento delle risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione. Interventi su alcune tipologie di indennità di disoccupazione (non agricola) con requisiti normali e ridotti, nonché del trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista. Si escludono le posizioni riferibili ad aziende e/o datori di lavoro le cui strutture rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese, ai sensi della raccomandazione della Ue 2003/361/CE118, per quanto riguarda la trasferibilità di parte delle quote pregresse di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua. Esclusa dalla mobilità suddetta le quote di adesione (pagate dal datore di lavoro) che siano state riversate dall'Inps al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009 e limitato l'ambito del suddetto meccanismo retroattivo della mobilità alle quote versate dal datore nel triennio precedente l'adesione (da parte del datore) al nuovo fondo.
sole24ore
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giovedì 9 aprile 2009
Via libera definitivo L'abc del contenuto.
Via libera definitivo del Senato al decreto incentivi. Il sì dell'aula di Palazzo Madama alla quindicesima fiducia chiesta dal Governo è arrivato con 164 sì, 119 no e 2 astenuti (il voto di fiducia al Senato coincide anche con il sì al provvedimento). Il decreto prevede aiuti ai settore auto e moto, elettrodomestici, mobili, le norme sulle quote latte con la rateizzazione delle multe, il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, il pacchetto anti-speculazioni di borsa, il rifinanziamento del fondo di garanza per le Pmi, l'ammobidimento del patto di stabilità interno per gli enti locali virtuosi, che possono così avere maggiore flessibilità per gli investimenti.
Il testo del maxiemendamento della Camera ha modificato la norma sulla delocalizzazione approvata in commissione: ora gli incentivi per l'acquisto di auto, elettrodomestici e mobili, si applicheranno a quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni incentivati al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. L'efficacia di questa disposizione è, però, subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione europea. Si confermano l'allargamento degli incentivi alle due ruote fino a una potenza massima di 60 kW, viene istituito un Fondo nello stato di previsione del ministero dell'Economia con una dotazione di 400 milioni di euro per interventi urgenti e indifferibili nel settore dell'istruzione e per interventi legati a eventi celebrativi. Cancellate le norme che congelavano l'aumento dei canoni delle spiagge. Non sono stati sistemati due "pasticciacci": il primo relativo alla detrazione per l'acquisto di elettrodomestici legata alle ristrutturazioni, che spetterà per quelli di classe energetica non inferiore ad A+ (e non più A++ ). Il problema, però, è che la classe A+ esiste solo per frigo e congelatori già incentivati e fuori da questa norma. Seconda svista quella sull'installazione di impianti a metano e Gpl, introdotta in commissione alla Camera e ripresa dal maxiemendamento del Governo, che limita la disposizione agli autoveicoli immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 (mentre prima erano possibili anche per le euro 3, euro 4 ed euro 5). Ecco l'abc del provvedimento.
Acquisto veicoli a minore impatti ambientale (articolo 1, comma 3). Contributo aggiuntivo di 1.500 euro - rispetto a quelli concessi dall'articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007 (1.500 euro per l'acquisto di autovetture e di autocarri nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con metano o Gpl, o ad alimentazione elettrica o a idrogeno. Il contributo è incrementato di 500 euro nel caso in cui questi veicoli abbiano emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro. Il contributo è concesso per gli acquisti effettuati nel periodo 3 ottobre 2006-31 dicembre 2009, a condizione che l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010) - per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica, omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, elettrica o a idrogeno, a condizione che l'autovettura acquistata emetta anidride carbonica in misura non superiore a 120 grammi per chilometro nell'alimentazione considerata. Il bonus, sommato a quelli di 2mila euro concessi dal comma 228, è cumulabile il bonus rottamazione previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto incentivi, a patto che l'acquisto dell'autovettura a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un'autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo euro 0, euro 1 o euro 2 (immatricolati entro il 31 dicembre 1999).
Agevolazioni auto e moto e firma dei contratti (articolo 1, comma 6). Le agevolazioni previste nei primi 5 commi dell'articolo 1 del decreto hanno validità per i contratti stipulati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a condizione che l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010. Le agevolazioni si applicano anche ai contratti di locazione finanziaria.
Agevolazioni rottamazione e regola degli aiuti "de minimis" (articolo 1, comma 8). Il bonus rottamazione di autovetture, di autoveicoli e motocicli e per l'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale e di autocarri a metano, previsti dai commi da 1 a 5 del dl incentivi) possono essere fruiti nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
Agevolazioni per l'installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità (articolo 1, commi da 11 a 17). Finanziamento straordinario, nel limite di spesa di 11 milioni per il 2009, per contributi all'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiore al 90%, su veicoli di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità mediante il loro utilizzo. La norma si applica ai veicoli con motore diesel di classe euro 0, euro 1 e euro 2 destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate (categoria M3, articolo 47 del Codice della Strada) o veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate (categoria N3). Regioni e alle province autonome adotteranno i criteri di erogazione dei contributi, con provvedimenti ad hoc da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (dunque entro il 12 aprile 2009). Prevista una destinazione prioritaria delle risorse alle aziende che svolgono servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs 351/1999. I contributi sono concessi in misura pari al 25% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione dei dispositivi. Il finanziamento è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto Ambiente in base dei dati relativi al trasporto pubblici. I contributi non sono cumulabili con altri contributi nazionali, regionali o locali, concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico. L'erogazione del finanziamento alle regioni e alle province autonome è subordinato alla notifica da parte di tali enti al ministero dell'Ambiente delle misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, in atto al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.
Il testo del maxiemendamento della Camera ha modificato la norma sulla delocalizzazione approvata in commissione: ora gli incentivi per l'acquisto di auto, elettrodomestici e mobili, si applicheranno a quelle aziende che si impegnano a non delocalizzare la produzione dei beni incentivati al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo. L'efficacia di questa disposizione è, però, subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione europea. Si confermano l'allargamento degli incentivi alle due ruote fino a una potenza massima di 60 kW, viene istituito un Fondo nello stato di previsione del ministero dell'Economia con una dotazione di 400 milioni di euro per interventi urgenti e indifferibili nel settore dell'istruzione e per interventi legati a eventi celebrativi. Cancellate le norme che congelavano l'aumento dei canoni delle spiagge. Non sono stati sistemati due "pasticciacci": il primo relativo alla detrazione per l'acquisto di elettrodomestici legata alle ristrutturazioni, che spetterà per quelli di classe energetica non inferiore ad A+ (e non più A++ ). Il problema, però, è che la classe A+ esiste solo per frigo e congelatori già incentivati e fuori da questa norma. Seconda svista quella sull'installazione di impianti a metano e Gpl, introdotta in commissione alla Camera e ripresa dal maxiemendamento del Governo, che limita la disposizione agli autoveicoli immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 (mentre prima erano possibili anche per le euro 3, euro 4 ed euro 5). Ecco l'abc del provvedimento.
Acquisto veicoli a minore impatti ambientale (articolo 1, comma 3). Contributo aggiuntivo di 1.500 euro - rispetto a quelli concessi dall'articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007 (1.500 euro per l'acquisto di autovetture e di autocarri nuovi e omologati dal costruttore per la circolazione, mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con metano o Gpl, o ad alimentazione elettrica o a idrogeno. Il contributo è incrementato di 500 euro nel caso in cui questi veicoli abbiano emissioni di anidride carbonica inferiori a 120 grammi per chilometro. Il contributo è concesso per gli acquisti effettuati nel periodo 3 ottobre 2006-31 dicembre 2009, a condizione che l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010) - per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica, omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, elettrica o a idrogeno, a condizione che l'autovettura acquistata emetta anidride carbonica in misura non superiore a 120 grammi per chilometro nell'alimentazione considerata. Il bonus, sommato a quelli di 2mila euro concessi dal comma 228, è cumulabile il bonus rottamazione previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto incentivi, a patto che l'acquisto dell'autovettura a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un'autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo euro 0, euro 1 o euro 2 (immatricolati entro il 31 dicembre 1999).
Agevolazioni auto e moto e firma dei contratti (articolo 1, comma 6). Le agevolazioni previste nei primi 5 commi dell'articolo 1 del decreto hanno validità per i contratti stipulati dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009, a condizione che l'immatricolazione sia effettuata entro il 31 marzo 2010. Le agevolazioni si applicano anche ai contratti di locazione finanziaria.
Agevolazioni rottamazione e regola degli aiuti "de minimis" (articolo 1, comma 8). Il bonus rottamazione di autovetture, di autoveicoli e motocicli e per l'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale e di autocarri a metano, previsti dai commi da 1 a 5 del dl incentivi) possono essere fruiti nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
Agevolazioni per l'installazione di filtri antiparticolato su veicoli utilizzati dalle aziende che svolgono servizi di pubblica utilità (articolo 1, commi da 11 a 17). Finanziamento straordinario, nel limite di spesa di 11 milioni per il 2009, per contributi all'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiore al 90%, su veicoli di proprietà di aziende che svolgono servizi di pubblica utilità mediante il loro utilizzo. La norma si applica ai veicoli con motore diesel di classe euro 0, euro 1 e euro 2 destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate (categoria M3, articolo 47 del Codice della Strada) o veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate (categoria N3). Regioni e alle province autonome adotteranno i criteri di erogazione dei contributi, con provvedimenti ad hoc da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (dunque entro il 12 aprile 2009). Prevista una destinazione prioritaria delle risorse alle aziende che svolgono servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs 351/1999. I contributi sono concessi in misura pari al 25% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione dei dispositivi. Il finanziamento è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto Ambiente in base dei dati relativi al trasporto pubblici. I contributi non sono cumulabili con altri contributi nazionali, regionali o locali, concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico. L'erogazione del finanziamento alle regioni e alle province autonome è subordinato alla notifica da parte di tali enti al ministero dell'Ambiente delle misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilità, in atto al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.
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