giovedì 9 aprile 2009

Decreto incentivi, via libera definitivo L'abc del contenuto

Aggregazione fra imprese (articolo 4, commi da 1 a 7). Disposizioni per favorire le aggregazioni aziendali effettuate nel 2009 mediante operazioni di fusione, scissione e conferimenti neutrali (cosiddetto bonus aggregazioni). Si consente il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito ai beni materiali e immateriali cui corrisponde, per le fusioni e le scissioni, una differenza da concambio. La norma introduce una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni e in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l'applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.

Alitalia, Linee aeree italiane spa: rimborso titoli obbligazionari (articolo 7-octies). A particolari condizioni, ai titolari delle obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5 per cento 2002-2010 convertibile» emesso da Alitalia-Linee Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, è consentito il diritto di cedere tali obbligazioni al ministero dell'Economia in cambio di titoli di Stato di nuova emissione senza cedola con scadenza al 31 dicembre 2012 e con un taglio unitario di mille euro (per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento). Le assegnazioni di titoli di Stato sono limitate alla somma di 100mila euro per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per importi inferiori a mille euro si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli. L'intermediario finanziario lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede alla scadenza pattuita a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al ministero dell'Economia. I titolari di obbligazioni che intendano esercitare il relativo diritto, devono presentare, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto incentivi, la relativa richiesta al ministero dell'Economia, tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile a trasferire al ministero dell'Economia la totalità dei titoli obbligazionari detenuti e a rinunciare, in favore del ministero dell'Economia e e di Alitalia-Linee Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa e iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprietà dei titoli. Entro 30 giorni gli intermediari devono trasmettere al ministero dell'Economia e e ad Alitalia-Linee Aeree Italiane spa, ora in amministrazione straordinaria i nominativi dei soggetti che hanno presentato la richiesta di adesione, le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute e una attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantità di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformità delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni. Disposizioni sul trasferimento dei titoli. Agli oneri derivanti, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse, provenienti dai «conti dormienti». Istituzione, nell'anno 2012, di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro, per il rimborso dei titoli di cui all'articolo in esame. Al relativo onere si provvede mediante una riduzione di pari importo del Fondo per le aree sottoutilizzate.

Amianto, trattamenti pensionistici (articolo 7-ter, comma 14). Previsto il mantenimento dei trattamenti pensionistici erogati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto incentivi, a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici relativi all'amianto. I benefici riguardano i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, per cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. La norma di salvezza esclude il caso di dolo dell'interessato, accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Ammortizzatori sociali (articolo 7-ter, commi da 1 a 10). Novità in alcune procedure relative agli ammortizzatori sociali, all'insegna della semplificazione e della razionalizzazione. In particolare è prevista l'autorizzazione del pagamento diretto da parte dell'Inps contestualmente all'autorizzazione del trattamento di Cigs, la definizione di un termine (20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro), ai fini della richiesta, da parte delle imprese, del pagamento diretto da parte dell'INPS, in caso di Cigs e di Cig in deroga, per le sospensioni successive al 1° aprile 2009. L'Inps è autorizzata ad anticipare i trattamenti di integrazione salariale in deroga e con richiesta di pagamento diretto, sulla base della domanda (corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali) e dell'elenco dei beneficiari. si modifica la disciplina sulla concessione, per il 2009, in deroga alla normativa ordinaria, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale. Interventi sulla normativa relativa alle proroghe, per il 2009, degli ammortizzatori sociali in deroga; su alcune tipologie di indennità di disoccupazione (non agricola) con requisiti normali e ridotti, sul trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, nonché sull'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto; sui contratti di solidarietà, stipulati da parte di imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione dell'istituto; sulla trasferibilità delle quote di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua. In particolare si estende ai lavoratori destinatari della Cig e della mobilità in deroga l'applicazione dei requisiti stabiliti, in via ordinaria, per l'accesso ai trattamenti. L'Inps erogherà un incentivo ai datori di lavoro che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese. Intervento sull'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, introdotto dal comma 2 dell'articolo 19 del Dl 185/2008. Per il 2009, aumenta la somma liquidata in unica soluzione, portandola al 20%, con susseguente aumento delle risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione. Interventi su alcune tipologie di indennità di disoccupazione (non agricola) con requisiti normali e ridotti, nonché del trattamento sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista. Si escludono le posizioni riferibili ad aziende e/o datori di lavoro le cui strutture rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese, ai sensi della raccomandazione della Ue 2003/361/CE118, per quanto riguarda la trasferibilità di parte delle quote pregresse di adesione, in caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua. Esclusa dalla mobilità suddetta le quote di adesione (pagate dal datore di lavoro) che siano state riversate dall'Inps al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009 e limitato l'ambito del suddetto meccanismo retroattivo della mobilità alle quote versate dal datore nel triennio precedente l'adesione (da parte del datore) al nuovo fondo.

sole24ore

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