giovedì 9 aprile 2009

Decreto incentivi, via libera definitivo L'abc del contenuto

Assegnazione d'uso di frequenze radio (articolo 7-quinquis, comma 12). Viene disciplinata l'assegnazione futura di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione prevedendo che, per l'anno in corso, il 20% delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni venga trasferita, entro un mese dalla loro disponibilità, a specifici capitoli dello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica. La norma ha l'obiettivo di fronteggiare le esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica oltre che gli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento e di incrementare il Fondo per il passaggio al digitale.

Attività agricole (articolo 7-ter, comma 13). Modificato l'articolo 74 del Dlgs 276/2003, che ha escluso dal campo di applicazione della normativa lavoristica e previdenziale le prestazioni svolte, limitatamente alle attività agricole, da parenti e affini fino al terzo grado, a titolo di aiuto, mutuo aiuto od obbligazione morale, a condizione che esse siano rese "in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo" e che non sussistano compensi (fatte salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori). La norma interessa ora i parenti e affini fino al quarto grado (e non più fino al terzo grado).

Autotrasporto, costo del carburante (articolo 7-sexies, comma 1). Modifiche all'articolo 83-bis del decreto-legge 112/2008, che ha introdotto criteri di misurazione del prezzo del gasolio per autotrazione, finalizzati a verificarne l'incidenza sui costi delle imprese di trasporto. Sarà il ministero delle Infrastrutture a determinare gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza, sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del ministero dello Sviluppo economico sul prezzo del gasolio per autotrazione.

Autotrasporto, premi Inail (articolo 7-sexies, commi 2 e 5). Modifiche al comma 1-bis dell'articolo 29 del Dl 207/2008, convertito dalla legge 14/2009, che contiene misure di sostegno al settore dell'autotrasporto. In particolare viene differito dal 16 febbraio 2009 al 16 maggio 2009, il termine previsto per l'autoliquidazione dei premi assicurativi Inail per il settore
dell'autotrasporto e viene aumentato di ulteriori 11 milioni di euro (da 80 a 91), da destinare
interamente alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci, l'importo della riduzione dei tassi di premio Inail (per le assicurazioni contro gli infortuni) per le imprese dell'autotrasporto con dipendenti.

Bonus autocarri a metano (articolo 1, comma 4). Contributo di 4mila euro per l'acquisto di autocarri di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria "euro 4" o "euro 5", nuovi di fabbrica e omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano. L'importo comprende i contributi previsti dall'articolo 1, comma 228, della legge finanziaria 2007 (1.500 euro per l'acquisto di un autocarro alimentato, in maniera esclusiva o doppia, a gas metano, ed eventuale contributo aggiuntivo di 500 euro se le emissioni di anidride carbonica del veicolo sono inferiori a 120 grammi per chilometro. Il bonus è cumulabile con quello del comma 2 dell'articolo 1 del decreto incentivi nel caso in cui l'acquisto dell'autocarro a ridotto impatto ambientale sia effettuato contestualmente alla demolizione di un veicolo di massa non superiore a 3.500 chilogrammi, "euro 0", "euro 1" o "euro 2" (immatricolati entro il 31 dicembre 1999).

Bonus rottamazione ciclomotori e motocicli (articolo 1, comma 5). Contributo di 500 euro per la sostituzione, tramite rottamazione, di ciclomotori e motocicli con motocicli nuovi fino a 400 cc di cilindrata di categoria "euro 3" o di potenza non superiore a 60 KW, indipendentemente dalla cilindrata, purché di categoria "euro 3". I ciclomotori e i motocicli da demolire devono essere "euro 0" o "euro 1".

Bonus rottamazione per autovetture e autoveicoli (articolo 1, comma 1). Contributo di 1.500 euro per la sostituzione, da realizzare mediante demolizione, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con autovetture nuove di categoria "euro 4" o "euro 5" che emettono non più di 140 grammi di anidride carbonica per chilometro o non più di 130 grammi di anidride carbonica per chilometro se alimentate a gasolio. Il bonus spetta in cambio della rottamazione di autovetture e gli autoveicoli "euro 0", "euro 1" o "euro 2" (immatricolati entro il 31 dicembre 1999).

Bonus rottamazione autocarri e autocaravan (articolo 1, comma 2). Contributo di 2.500 euro per la sostituzione, tramite rottamazione, di autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, per uso speciale e autocaravan con le stesse tipologie di veicoli nuovi di categoria "euro 4" o "euro 5", di massa massima fino a 3.500 chilogrammi. I veicoli da rottamare devono avere una massa non superiore a 3.500 chilogrammi ed essere "euro 0", "euro 1" o "euro 2" (immatricolati entro il 31 dicembre 1999).

Nessun commento:

Posta un commento